Visite genitori figli

Visite genitori e figli

Tipi di calendari e soluzioni concordate

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Molti genitori che sono in procinto di separarsi si pongono il problema della regolamentazione delle visite tra il genitore non convivente con i figli ed i figli stessi, si chiedono se vi sono dei turni stabiliti o se possono decidere quali tempi stabilire con i figli. Soprattutto il padre si chiede quante volte può vedere il figlio o i figli, quanto tempo può rimanere con il figlio o i figli, se può rimanere con loro più giorni durante l'estate o se ci sono delle regole predeterminate.

Non è possibile dare una risposta univoca al quesito, in quanto il calendario che viene predisposto dal Giudice varia in base a molteplici fattori:

-       età dei figli

-       impegni scolastici dei figli

-       impegni lavorativi dei genitori

-       distanza tra le due abitazioni

-       altro

Per fare un esempio, in caso di figli molto piccoli e di convivenza degli stessi con la madre, si preferisce evitare per i primi tempi il pernottamento del bambino presso l’altro genitore. Un altro esempio, in caso di figlio minorenne ma di un’età che consente una certa autonomia, si preferisce demandare al rapporto genitore – figlio la regolamentazione dei tempi. Vi sono casi in cui la distanza tra le due abitazioni è notevole. In questo caso si predilige la permanenza dei figli presso il genitore non convivente in tempi più lunghi durante il periodo estivo, e così via.

Calendario standard

In casi ordinari le visite genitore – figli vengono spesso disposte dal Giudice secondo un calendario stabilito nel seguente modo:

-       week end alternati dal venerdì sera fino al lunedì mattina con pernottamento dal padre quando i figli vengono riaccompagnati a scuola;

-       uno o due giorni infrasettimanali dalla sera fino al mattino quando i figli vengono riaccompagnati a scuola sempre dal padre;

-       dai 15 ai 30 giorni durante le vacanze estive per periodi anche non consecutivi;

-       metà delle vacanze di Natale ad anni alterni e le vacanze di Pasqua ad anni alterni

Settimane alternate

Una soluzione alternativa, sempre che via accordo tra le parti, al calendario proposto o imposto dal Giudice è data dalla permanenza a settimane alterne presso ciascun genitore. I figli, dunque, in questo esempio di calendario potrebbero trascorrere dal lunedì alla domenica con un genitore e la settimana successiva con l’altro genitore, in modo alternato.

In questo caso si potrà prevedere un mantenimento diretto dei figli nel momento in cui il genitore li ha con sé, salve le spese straordinarie che possono essere divise al 50% tra le parti, sempre che le condizioni economiche siano equivalenti.

In altri casi si potrebbe decidere di attuare uno scambio tra i genitori consentendo in tal modo ai figli di rimanere nella casa coniugale vivendo alternativamente con il padre e con la madre.

Tali considerazioni sono spesso dettate dall’idea che i figli debbano conservare il medesimo rapporto che avevano prima della separazione con entrambi i genitori tenendo anche presente che, in ogni caso anche il genitore non convivente organizza la propria abitazione per poter accogliere i figli, con conseguente impegno economico. In molti casi sono i Giudici stessi che incentivano i genitori a trovare accordi più conformi a quello che risulta essere lo spirito dell'affidamento condiviso.

Giorni alternati

A volte i genitori prediligono una soluzione che consenta loro di vedere i figli a cadenze ravvicinate senza dover attendere una intera settimana. Una soluzione è quella prevista dalla regola del 2-2-3 ovvero all’inizio della settimana due giorni con un genitore, due giorni con l’altro e poi tre giorni con il primo genitore per iniziare la settimana successiva al contrario, cioè il secondo genitore inizia per primo con il medesimo modulo. In altri casi i genitori scelgono la soluzione 3-2-2 che, sulla falsariga di quanto detto precedentemente, prevede la permanenza dei figli con il primo genitore tre giorni a inizio settimana, poi due giorni con l’altro e altri due con il primo. La settimana successiva si inizia con il secondo genitore che trascorre tre giorni con i figli e via discorrendo.

Sarebbe, comunque, opportuno che i genitori, nonostante la conflittualità del rapporto, riuscissero ad aprire il dialogo nell’interesse dei figli minori.

Molti genitori chiedono come devono comportarsi in questo periodo di emergenza sanitaria in merito alle visite con i figli.

Il genitore che non vive prevalentemente con il figlio vorrebbe continuare a vederlo nonostante le restrizioni agli spostamenti.

Si notano alcune pronunce di Tribunali in contraddizione tra loro.

Il Tribunale di Milano con decreto dell’11 marzo 2020 ha affermato che le disposizioni governative in materia di Covid-19 non dovevano ritenersi preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, in tal modo consentendo la frequentazione dei figli in ottemperanza al principio della bigenitorialità

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 26 marzo 2020, invece, ha deciso di sospendere gli incontri padre – figlio stabilendo che lo scopo primario della normativa che regola la materia è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori. In questo caso il Tribunale ha autorizzato le videochiamate a distanza.

Come si devono comportare i genitori?

Sarebbe buona norma almeno durante questo periodo di emergenza trovare un accordo per il bene dei figli ricordando che secondo il Governo Conte “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

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