Mantenimento figli

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Come quantificare l'assegno per i figli e per quanto tempo

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Assegno per i figli

Nel momento in cui i genitori si separano o i conviventi si lasciano, in presenza di figli occorre disciplinare chi versa e quanto versa per i figli. Il diritto dei figli ad essere mantenuti, infatti, è previsto sia dalla Costituzione che dal Codice Civile che stabiliscono che è un dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Nel caso in cui uno dei due si sottragga a quest’obbligo incorre in reato oltre che sopportare le conseguenze dal punto di vista civile.

Occorre innanzitutto chiarire cosa comprende tale assegno di mantenimento.

Secondo le linee guida del Tribunale di Milano devono intendersi ricomprese le seguenti spese: 

il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco.

Entrambi i genitori devono anche pagare, nella misura che viene stabilita, le spese extra assegno.

Tali spese sono state distinte nel seguente modo:

- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;

- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico;

- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all’estero; e) alloggio presso la sede universitaria;

- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.

Quanto si deve dare per i figli

Per prevedere un importo adeguato all’assegno di mantenimento per la prole occorre avere riguardo al tenore di vita dei figli nel momento in cui la famiglia era ancora unita. Spesso e volentieri si cercano di stabilire delle percentuali in base al reddito del genitore con il quale i figli non vivono prevalentemente, ma così non è. Si deve tenere presente che anche se il padre, che spesso e volentieri è il genitore che deve versare, risulta disoccupato o ha un reddito molto basso, i figli devono comunque essere mantenuti. Il Tribunale di Milano, in queste situazioni. quantifica tale assegno in euro 200,00 per ogni figlio salvo valutazione caso per caso. Così come non è pensabile che se un padre risulta avere un reddito mensile molto elevato debba dividere tale importo per due o tre per mantenere un bambino di pochi anni. Tutto deve essere vagliato sulla base delle esigenze del figlio, sia a livello di istruzione, sia per quanto riguarda l’abbigliamento, gli sport, gli svaghi ed in generale la vita sociale. Sarà l’avvocato in sede di consensuale ovvero il Giudice in sede di giudizio a porre le basi per la tutela dei minori senza dimenticare che il genitore che versa deve continuare ad avere la propria vita.

Quando si può smettere di pagare per i figli

I clienti si chiedono fino a quando dovranno versare per mantenere i figli, molti credono che al compimento dei 18 anni si possa smettere di pagare. Così non è. I figli devono essere mantenuti fino alla loro indipendenza economica anche se sono diventati maggiorenni. D’altra parte in qualsiasi famiglia i genitori mantengono i figli agli studi anche ben oltre i diciotto anni, perché non dovrebbero farlo anche dopo che la famiglia si è separata. Copiosa giurisprudenza si è intrattenuta sull’argomento dei figli maggiorenni, bamboccioni, già adulti e magari con famiglia a carico. Cosa si deve fare in questo caso. In linea generale si può dire che viene un momento in cui il mantenimento non dovrà più essere riconosciuto se il figlio non si impegna a mettere a frutto gli studi cercando un lavoro e liberando in questo modo il genitore. In un primo momento la Cassazione aveva stabilito che il lavoro doveva essere stabile e conforme alle attitudini e aspettative del figlio. Recentemente si è intrattenuta sul se qualunque lavoro sia adeguato per la fine del mantenimento ovvero se si può stabilire un’età limite oltre alla quale nulla sarà più dovuto. Ogni caso ovviamente è a sé e deve essere valutato attentamente.

Assegno di mantenimento e Covid

In questo periodo di emergenza sanitaria risulta sempre più difficile mantenere i propri impegni economici e, purtroppo, anche quelli riguardanti i figli di genitori separati. Se il genitore perde il lavoro o è costretto a chiudere la propria attività o semplicemente risulta una contrazione del reddito, può ben trovarsi nell’impossibilità di corrispondere il mantenimento dei figli sia esso ordinario sia straordinario. In questo caso, però, non può autoridurre l’assegno di mantenimento, anche perché il figlio minore ha diritto ad essere mantenuto in quanto non è un soggetto in grado di avere un reddito proprio. L’unica possibilità è ricorrere al Giudice per chiedere di valutare la nuova situazione economica al fine di ridurre o revocare l’assegno di mantenimento. Dovrà essere data la prova rigorosa che vi è una concreta riduzione dei redditi dovuta per esempio all’emergenza sanitaria o alla normativa ad essa collegata. L’attuale pandemia non può e non deve essere una scusa per ridurre gli impegni nei confronti dei figli.

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