Affidamento figli

Affidamento figli

Affidamento condiviso ed esclusivo

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Affidamento figli cosa significa

Per affidamento dei figli si intende in generale la capacità dei genitori, siano essi sposati o conviventi, di prendere decisioni su tutto ciò che riguarda la quotidianità dei figli come istruzione, educazione o salute fino alla maggiore età. Un minorenne, infatti, non ha la possibilità giuridica di decidere per sé. Nel caso in cui la famiglia si divida vuoi per la separazione dei genitori ovvero per la fine della convivenza, è importante capire chi decide per i figli.

Affidamento condiviso

La nuova legge ha voluto disciplinare in modo apparentemente differente i rapporti tra i genitori ed i figli in conseguenza di separazione o divorzio stabilendo come principio generale l’affidamento dei figli ad entrambi i genitori, mentre precedentemente la regola prevedeva l’affidamento dei figli ad un solo genitore. L’affido condiviso è stato introdotto con la Legge n. 54/2006 entrata in vigore il 16 marzo 2006. In teoria, nonostante la separazione dei genitori, il figlio dovrebbe mantenere con il papà e con la mamma il medesimo rapporto che aveva quando la famiglia era unita. Il figlio ha diritto, quindi, di ricevere la medesima istruzione, educazione e tutto ciò di cui godeva prima della separazione dei genitori come se nulla fosse cambiato. Nella pratica sia il padre che la madre dovranno garantire al figlio la possibilità di vivere come viveva quando i genitori ancora erano insieme senza ostacolarsi a vicenda nella vita quotidiana, quasi come se la famiglia fosse ancora unita. Le decisioni per il figlio dovrebbero essere prese unitamente dai coniugi in seguito ad un dialogo costruttivo, avendo come unico obiettivo l’interesse morale e materiale del figlio, interesse che è lo scopo primario della nuova disciplina. E’ possibile, anzi consigliabile, in sede di affido condiviso chiedere di poter esercitare disgiuntamente la potestà per le questioni di ordinaria amministrazione per evitare di paralizzare ogni decisione quotidiana e per attribuire totale responsabilità del genitore nel momento in cui il figlio è con lui. In sede di affido condiviso, ovviamente, è necessario prevedere la coabitazione con uno dei due genitori, quindi il figlio dovrà vivere prevalentemente con uno di essi al fine di conservare una stabilità abitativa.
In caso di separazione o fine della convivenza, quindi, l’affido è condiviso a prescindere da con chi vivono prevalentemente i minori. L’affidamento, infatti, non dipende dal luogo in cui il figlio si trova, bensì dallo stato di genitore. È un errore pensare che per poter decidere per i figli si debba stabilire una parità di tempi di visite con il padre o con la madre. Anche se il figlio vive prevalentemente con uno dei due, l’altro dovrà e potrà partecipare alla vita del minore venendo coinvolto nelle scelte e prendendo le decisioni migliori. Le parti, quindi, non devono decidere sull’affidamento, ma solo sui tempi di visita e/o permanenza dei figli con l’uno o con l’altro genitore.

Affido esclusivo

L’affido condiviso, regola generale dal 2006 ad oggi, può essere superata solo in determinate circostanze. Il superamento dell’affido condiviso, però, non può essere una scelta dei genitori che decidono di lasciare il figlio solo ad uno di essi. L’art. 155 bis, infatti, stabilisce che “il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’art. 96 c.p.c.”. Nel caso in cui il Giudice ravvisi una pretestuosità nelle richieste del genitore, quindi, può condannare il genitore stesso per lite temeraria assumendo, poi, tutti i provvedimenti che ritiene utili nel corso del processo.

In alcuni casi l’affido condiviso non può funzionare e sarà il Giudice a stabilire che il figlio debba essere affidato in modo esclusivo ad uno dei due genitori per la migliore crescita del minore. Alcuni casi possono essere decisi in questo senso se uno dei due genitori si è disinteressato del figlio, se il genitore non mantiene o non partecipa alla sua educazione, se ostacola il rapporto con l’altro genitore, ovvero se in linea generale il rapporto genitore – figlio risulta inadeguato per la serenità o sicurezza del minore. L’esame della fattispecie dovrà essere molto accurato da parte del Giudice che potrà anche avvalersi di specialisti del settore. In ogni caso il genitore escluso dall’affidamento del figlio dovrà continuare a mantenerlo.

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