Impugnazione delibera assembleare

Entro quanto tempo si può impugnare una delibera assembleare?

Le delibere assembleari se non rispettano i requisiti richiesti dalla legge possono essere impugnate. Da chi ed entro quanto tempo? Per poter rispondere a questa domanda semplificando estremamente il concetto occorre distinguere tra delibere nulle e delibere annullabili.



Delibere nulle


Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. Sezioni Unite 4806/2005) sono nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto.

Le delibere nulle possono essere impugnate in ogni momento da chi vi ha interesse e non produce effetti giuridici.



Delibere annullabili


Sempre secondo la Suprema Corte (Cass. Sezioni Unite 4806/2005) sono annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità' nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.

In questo caso il termine per proporre impugnazione è di 30 giorni che decorre dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della delibera per gli assenti. L’impugnazione non sospende l’efficacia della delibera salvo che il Giudice non disponga in questo senso.

La giurisprudenza è comunque in continua evoluzione nonostante l'intervento delle Sezioni Unite. Per prudenza quindi si rende opportuno procedere entro i termini di trenta giorni previo avvio della mediazione obbligatoria prevista per questo tipo di controversie.


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