Trasferimenti immobiliari nella separazione e nel divorzio
Trasferimento di beni immobiliari senza Notaio nei procedimenti di separazione e divorzio consensuali e scioglimento delle unioni civili
Il Tribunale di Milano, vista la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 29 luglio 2021 n. 21761, ha firmato il protocollo nr. 19020/2022 con il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano che prevede l’indicazione delle linee guida per realizzare i trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio congiunti e scioglimento delle unioni civili senza l’ausilio di un Notaio.
Il protocollo prevede le indicazioni per:
- il contenuto del ricorso e della richiesta congiunta di conversione del rito
- i documenti da depositare nel fascicolo
- la nomina dell’ausiliario ex art. 68 c.p.c. per la verifica della conformità del ricorso o della richiesta di conversione del rito e della documentazione prodotta, per la verifica della validità delle condizioni del trasferimento e per gli adempimenti successivi.
Contenuto del ricorso e della richiesta congiunta di conversione del rito
Le parti devono indicare nell’intestazione del ricorso o nella richiesta congiunta di conversione del rito da giudiziale a consensuale, la volontà di concludere un accordo che ha per oggetto il trasferimento o la costituzione di un diritto reale.
La parte che cede il diritto (proprietà, usufrutto, abitazione) deve:
- esprimere la chiara volontà ex art. 1376 c.c.
- indicare il pagamento della somma di denaro o se non vi è alcun pagamento
- rendere la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie;
- rendere la dichiarazione della conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
La parte cessionaria del diritto deve:
- esprimere la accettazione;
- confermare la dichiarazione di conformità dei dati catastali e della planimetria allo stato di fatto;
Nel ricorso devono anche essere inseriti:
- il codice fiscale e la residenza anagrafica
- l’indicazione del regime patrimoniale dei coniugi
- se il trasferimento avviene a favore del figlio minore o dell’incapace, devono essere indicati gli estremi del provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare;
- se il trasferimento avviene in favore del figlio maggiorenne, il genitore non cedente partecipa al giudizio sia in proprio sia in nome e per conto del figlio che non deve costituirsi;
- i dati dell’atto di provenienza;
- se la provenienza è per successione, deve essere indicata la dichiarazione di successione registrata e trascritta nei registri immobiliari;
- la chiara indicazione del diritto reale trasferito o costituito, se per l’intero o per quota;
- la corretta identificazione dell’immobile;
- la specificazione che il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti, accessori, servitù attive e passive, pertinenze e la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi;
- se la costruzione dell’immobile è ante 1967 deve essere prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- se la costruzione dell’immobile è post 1967 devono essere indicati tutti i titoli urbanistici abilitativi rilasciati dal Comune;
- la dichiarazione dell’esistenza dell’abitabilità e/o agibilità ed i relativi riferimenti e se non presenti o irreperibili, la manleva della parte cessionaria;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del cedente sulla regolarità urbanistica, sull’identificazione catastale e sulla correttezza delle trascrizioni immobiliari;
- la rinuncia all’iscrizione dell’ipoteca legale;
- l’indicazione del valore del bene;
- la dichiarazione di esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- l’indicazione degli estremi dell’APE;
- se previsto il pagamento di un prezzo deve essere indicata la modalità di pagamento;
- la dichiarazione della non sussistenza delle prelazioni legali;
- l’indicazione di eventuali vincoli culturali o paesaggistici;
- se si cede un terreno, il certificato di destinazione urbanistica aggiornato;
- la dichiarazione che il trasferimento immobiliare gode dell’esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale;
- la dichiarazione che il trasferimento è avvenuto con/senza l’intervento di un mediatore;
- le parti e i difensori devono espressamente prendere atto che il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento e/o alla costituzione di un diritto reale;
- l’atto deve essere firmato in ogni pagina;
- se il Conservatore si rifiuta di trascrivere l’atto, le parti si impegnano a effettuare la stipula davanti al Notaio.
Altri articoli