Divorzio breve e divorzio immediato

Quali sono le differenze tra divorzio breve e divorzio immediato?

Se ti stai chiedendo quale divorzio puoi scegliere devi sapere che i due termini comunemente usati come divorzio breve e divorzio immediato non sono sinonimi.

Sono due divorzi che si basano su presupposti diversi anche se in rete molto spesso vengono alternativamente usati confondendo così le idee.

In linea generale non è possibile divorziare senza prima aver ottenuto la separazione dal coniuge.


Divorzio breve


Il divorzio breve, così comunemente chiamato, non è altro che il divorzio previsto dalla legge italiana per consentire a due coniugi di riottenere la libertà di stato e poter contrarre un nuovo matrimonio dopo aver già ottenuto la separazione.

La legge italiana, infatti, prevede un periodo di tempo durante il quale i coniugi devono riflettere sulla loro volontà di chiudere per sempre il legame con il partner consentendo loro anche di poter decidere di tornare insieme dopo essersi separati.

Prima della riforma del 2015 (Legge 6 maggio 2015 n. 55) per poter divorziare e ottenere finalmente la libertà di stato, i coniugi dovevano attendere 3 anni da quando si erano presentati davanti al Presidente del Tribunale per la separazione, fosse essa giudiziale o consensuale.


L'art. 1 della legge del 2015 ha abbreviato i termini (ed è per questo che comunemente si parla di divorzio breve) riducendo da tre anni a soli 12 mesi il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale della separazione giudiziale al deposito del ricorso per divorzio.

I termini sono invece ridotti a soli 6 mesi nel caso in cui i coniugi si siano separati consensualmente, ovvero nel caso in cui, dopo aver iniziato una separazione giudiziale, abbiano poi raggiunto un accordo in corso di causa. Il termine dei 6 mesi decorre da quando i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale, ovvero da quando hanno ottenuto il nulla osta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale se si sono separati consensualmente con negoziazione assistita, ovvero da quando è stato siglato l'accordo di separazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile.


Divorzio immediato


Come ricordato sopra, i coniugi non possono divorziare subito senza prima ottenere la separazione coniugale, tranne in alcuni casi.


L'art. 3 nr. 2 della legge sul divorzio (Legge 3 dicembre 1970 n. 306) consente di chiedere il divorzio anche se non è intervenuta la separazione dei coniugi quando:


- l’altro coniuge sia stato assolto per vizio totale di mente (e il giudice del divorzio ne accerti l’inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare);

- il processo penale si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato (che il giudice ritenga sussistere) o la causa d’incesto si sia conclusa con proscioglimento/assoluzione per mancanza di pubblico scandalo.

- l’altro sia stato condannato in via definitiva, anche per fatti commessi in precedenza all’ergastolo o a pena superiore ai 15 anni, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; a qualsiasi pena, se i reati commessi sono incesto, delitti sessuali o per induzione, costrizione, sfruttamento, favoreggiamento della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno di coniuge o figli; a qualsiasi pena, in caso di lesione personale aggravata, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia, circonvenzione di incapaci, attuati contro coniuge o prole.

- l’altro coniuge straniero abbia ottenuto divorzio all’estero o all’estero abbia contratto nuovo matrimonio

- il matrimonio non è stato consumato;

- è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.


A chiedere il divorzio immediato possono essere tanto i due coniugi congiuntamente, che uno solo di essi. In entrambi i casi, la procedura è identica a quella della separazione sia consensuale che giudiziale.


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