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Cosa succede all'udienza presidenziale della separazione?

Non tutti i clienti che affrontano la separazione sanno cosa succede alla prima udienza davanti al Presidente del Tribunale competente. Vediamo insieme come si svolge, quanto dura e cosa si deve fare


Se avete deciso di separarvi e vi siete rivolti all’avvocato per procedere con i documenti, sicuramente saprete che è necessario formalizzare il tutto affinché la separazione venga annotata a margine dell’atto di matrimonio.

Nel caso in cui la separazione avvenga davanti al Tribunale competente per territorio, dovrà essere depositato un ricorso che verrà esaminato dal Tribunale ed in seguito al quale verrà fissata un’udienza davanti al Presidente.


Prima dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, all’udienza presidenziale comparivano i coniugi assistiti dai rispettivi avvocati. Siccome, però, il 2020 è stato caratterizzato dal lock down con paralisi di tutte le udienze e sospensione dei termini al di fuori di quelli estivi, per consentire la ripresa dei procedimenti e l’omologa delle separazioni, i Tribunali hanno dovuto organizzare un nuovo metodo che oggi è diventato prassi.


Nel caso di separazione consensuale, infatti, l’udienza presidenziale si svolge in modo “virtuale” ovvero senza la presenza delle parti né dei difensori. I coniugi non devono comparire, ma devono rilasciare una dichiarazione scritta e firmata nella quale riportano le condizioni concordate. Tale dichiarazione viene depositata telematicamente all’interno del fascicolo della separazione insieme al verbale.

Alla data stabilita il Tribunale verificherà le condizioni concordate tra i coniugi e, se conformi ai principi richiesti dalla legge, provvederà ad omologare la richiesta dei coniugi. Ovviamente il controllo del Giudice sarà particolarmente attento in presenza di figli sia per quanto riguarda l’affidamento, il mantenimento e le visite con il genitore con il quale non vivono con prevalenza al fine di garantire a costoro la miglior tutela anche quando la famiglia sarà divisa.

L’udienza presidenziale, pertanto, in questo caso, non comporterà alcun dispendio di tempo per le parti.


Leggi anche:             Separazione consensuale



In caso di separazione giudiziale, invece, i coniugi dovranno comparire davanti al Giudice designato accompagnati dai rispettivi legali nel giorno ed ora indicati.

Il Presidente sentirà i coniugi alla presenza degli avvocati per comprendere le ragioni della separazione e per tentare, se possibile, una conciliazione. Alcuni Giudici consentono, in caso di richiesta, di sentire separatamente i coniugi che, a volte, si sentono più liberi di parlare in assenza dell’altra parte.

Viene redatto un verbale scritto di tutte le dichiarazioni che vengono rese dalle parti. Il Giudice può anche rivolgere domande per ulteriormente comprendere la situazione. In un secondo momento vengono ascoltati anche gli avvocati per verificare le richieste dei coniugi.

Se durante l’udienza le parti riescono a raggiungere un accordo, la separazione, che inizialmente era giudiziale, può trasformarsi in consensuale con la specificazione delle condizioni che i coniugi intendono rispettare.

Nel caso in cui, invece, la conciliazione non riesca, cioè le parti non trovano un accordo, il Giudice assume quei provvedimenti necessari ed urgenti soprattutto nell’interesse dei figli quali l’affidamento, la previsione di un assegno di mantenimento che dovrà versare il genitore con il quale i figli non vivono prevalentemente, le visite con i figli e l’assegnazione della casa coniugale. Se ci sono delle ragioni, il Giudice può anche decidere il versamento di un assegno di mantenimento per l’altro coniuge.

Sempre nello stesso verbale viene, poi, stabilita un’altra data davanti al Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa.


Leggi anche:              Separazione giudiziale



Si può impugnare il provvedimento del Presidente del Tribunale?


Il provvedimento che il Presidente del Tribunale assume durante l’udienza presidenziale è connotato dall’urgenza di stabilire alcune regole in attesa che la causa finisca. Si pensi ad esempio all’esigenza che i figli continuino ad essere mantenuti da entrambi i genitori che sono ormai autorizzati a vivere separati, ovvero alla necessità di stabilire chi può continuare a vivere nella casa familiare. O ancora alla previsione che il genitore disoccupato o privo di reddito possa continuare a pagare le spese che prima venivano sostenute dalla famiglia unita.

La decisione del Giudice, però, potrebbe risultare ingiusta per uno dei coniugi perché, per ipotesi, non sono stati esaminati documenti ritenuti importanti dalla parte, ovvero perché non è stato dato peso ad una dichiarazione ritenuta risolutiva.

In questo caso è possibile rivolgersi subito alla Corte d’Appello e chiedere che venga riesaminato il caso e corretta la decisione provvisoria.

Quella parte che, invece, non ritiene opportuno affrontare un altro grado di giudizio rivolgendosi alla Corte d’Appello per il riesame del caso, è giusto che sappia che comunque in corso di causa può chiedere al Giudice Istruttore di modificare il provvedimento.

E’ necessario tenere presente, però, che la modifica dei provvedimenti urgenti in corso di causa potrà avvenire solo nel caso in cui vi siano motivi o fatti nuovi che il Presidente del Tribunale non poteva conoscere.

Se invece in corso di istruttoria, ovvero dopo aver sentito i testimoni o prodotto i documenti quali quelli contabili, quelli che provano un tradimento o anche dopo una consulenza tecnica disposta dal Giudice per stabilire quale dei genitori è più adatto a vivere stabilmente con i figli, o quali possono essere i tempi di visita dei genitori con i figli, emergono fatti che portano a cambiare la decisione iniziale, in sentenza i provvedimenti provvisori assunti dal Giudice dall’inizio verranno cambiati.

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