LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 – STATUTO DEI LAVORATORI
NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E
DELL'ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO
INDICE
TITOLO I - DELLA LIBERTÀ E
DIGNITÀ’ DEL LAVORATORE
Art. 1 - Libertà di opinione.
Art. 2 - Guardie giurate.
Art. 3 - Personale di vigilanza.
Art. 4 - Impianti audiovisivi.
Art. 5 - Accertamenti sanitari.
Art. 6 - Visite personali di controllo.
Art. 7 - Sanzioni disciplinari.
Art. 8 - Divieto di indagini sulle opinioni.
Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
Art. 10 - Lavoratori studenti.
Art. 11 - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Art. 12 - Istituti di patronato.
Art. 13 - Mansioni del lavoratore.
TITOLO II - DELLA LIBERTÀ SINDACALE
Art. 14 - Diritto di associazione e
di attività sindacale.
Art. 15 - Atti discriminatori.
Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori.
Art. 17 - Sindacati di comodo.
Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro.
TITOLO III - DELL'ATTIVITÀ SINDACALE
Art. 19 - Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 20 - Assemblea.
Art. 21 - Referendum.
Art. 22 - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali.
Art. 23 - Permessi retribuiti.
Art. 24 - Permessi non retribuiti.
Art. 25 - Diritto di affissione.
Art. 26 - Contributi sindacali.
Art. 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE
E GENERALI
Art. 28 - Repressione della condotta
antisindacale.
Art. 29 - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 30 - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
Art. 31 - Aspettativa dei lavoratori per funzioni pubbliche elettive o
cariche sindacali
Art. 32 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
TITOLO V - NORME SUL
COLLOCAMENTO
Art. 33 - Collocamento.
Art. 34 - Richieste nominative di manodopera.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E
PENALI
ART. 35 - Campo di applicazione.
ART. 36 - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e
degli appaltatori di opere
ART. 37 - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
ART. 38 - Disposizioni penali.
ART. 39 - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
ART. 40 - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
ART. 41 - Esenzioni fiscali
TITOLO I - DELLA
LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
Art. 1 - Libertà di opinione
I lavoratori, senza distinzione di opinioni
politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro
opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della
Costituzione e delle norme della presente legge.
Art. 2 - Guardie giurate
Il datore di lavoro può impiegare le
guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio
aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli
che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa
le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge
tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche
e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di
cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la
sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del
prefetto nei casi più gravi.
Art. 3 - Personale di vigilanza
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto
alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori
interessati.
Art. 4 - Impianti audiovisivi
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e
di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere
installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in
mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del
datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità
per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di
cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le
prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo
comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo
art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 5 - Accertamenti sanitari
Sono vietati accertamenti da parte del
datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del
lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i
servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo
quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da
parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 6 - Visite personali di controllo
Le visite personali di controllo sul
lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela
del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle
materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che
siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la
riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione
automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme
restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative
modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali
aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di
accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore
di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono
ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
Art. 7 - Sanzioni disciplinari
Le norme disciplinari relative alle
sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata
ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei
lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto
in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a
sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere
disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci
giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono
essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto
del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la
facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una
sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione,
tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di
conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un
terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da
parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui
al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla
loro applicazione.
Art. 8 - Divieto di indagini sulle opinioni
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai
fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o
sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore.
Art. 9 - Tutela della salute e
dell'integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art. 10 - Lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame,
hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Art. 11 - Attività culturali, ricreative
e assistenziali e controlli sul servizio di mensa
Le attività culturali, ricreative ed
assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai
rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di
controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva.
Art. 12 - Istituti di patronato
Gli istituti di patronato e di assistenza
sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'adempimento dei compiti di cui al D. Lgs. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto
di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo
le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Art.
13 - Mansioni del lavoratore
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a
tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo".
TITOLO II - DELLA
LIBERTÀ SINDACALE
Art. 14 - Diritto di associazione e di
attività sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di
aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno
dei luoghi di lavoro.
Art. 15 - Atti discriminatori
E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
-
subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione
che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
licenziare un lavoratore, discriminarlo
nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente
si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica,
religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
Art. 16 - Trattamenti economici collettivi
discriminatori
E' vietata la concessione di trattamenti
economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la
discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali
questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a
favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti
economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Art. 17 - Sindacati di comodo
E' fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni
di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti,
associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 18 - Reintegrazione nel posto di
lavoro
Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste
dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui
dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o
annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne
dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore
e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di
quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai
datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta
prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo
comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro,
dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità
lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in
linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti
che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata
accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento
del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di
fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma,
al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici
mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia
richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento
dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo
spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta
del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in
ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga
irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al
giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178,
terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro
che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al
quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto
anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di
una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO III - DELL'ATTIVITÀ
SINDACALE
Art. 19 - Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere
costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
-
[…];
-
delle associazioni sindacali che siano firmatarie di
contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
Art. 20 - Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi,
nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro,
nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà
corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla
contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono
indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali
nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del
lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di
lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti
esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
Art. 21 - Referendum
Il datore di lavoro deve consentire
nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia
generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte
le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di
tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente
interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
Art. 22- Trasferimento dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali
Il trasferimento dall'unità produttiva dei
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei
candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta
delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo
dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è
stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione
stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per
tutti gli altri.
Art. 23 - Permessi retribuiti
I dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a
permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai
permessi di cui al primo comma almeno:
-
un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata;
-
un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per
ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a
3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
un dirigente ogni 500 o frazione di 500
dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale
nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla
precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente
articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle
lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi
retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 24 - Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali di cui
all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto
giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 25 - Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno
diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di
predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 26 - Contributi sindacali
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di
svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi
di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
[…]
[…]
Art. 27 - Locali delle rappresentanze
sindacali aziendali
Il datore di lavoro nelle unità produttive
con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze
sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune
all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali
aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per
le loro riunioni.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI
VARIE E GENERALI
Art. 28 - Repressione della condotta
antisindacale
Qualora il datore di lavoro ponga in essere
comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività
sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è
posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti
ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al
presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il
pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del
comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione
del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro
che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli
articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza
pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice
penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi
stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
[...]
[...]
Art. 29 - Fusione delle rappresentanze
sindacali aziendali
Quando le rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle
associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché
nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti
dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni
sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle
associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti
numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali,
stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del
presente articolo restano immutati.
Art. 30 - Permessi per i dirigenti
provinciali e nazionali
I componenti degli organi direttivi,
provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a
permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle
riunioni degli organi suddetti.
Art. 31 - Aspettativa dei lavoratori
chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e
nazionali
I lavoratori che siano eletti membri del
Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano
chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in
aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta
dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della
misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a
carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive
della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto
alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni
medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei
lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per
malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Art. 32 - Permessi ai lavoratori chiamati
a funzioni pubbliche elettive
I lavoratori eletti alla carica di
consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa
sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente
necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente
di giunta provinciale o di assessore provinciale hanno diritto anche a permessi non
retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V - NORME SUL COLLOCAMENTO
Art. 33 - Collocamento
La commissione per il collocamento, di cui
all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso
le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei
lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede
d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale,
ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria
delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma
dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa
la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da
avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve
essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni
chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle
ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro
ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte
dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è
provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla
commissione di cui al primo comma del presente articolo, entro dieci giorni. Dei dinieghi
di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su
apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e
l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta
deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti
giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare
ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via
definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 25 della legge 29
aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di
avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge.
Contro le decisioni del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso
al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre
il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di
collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non
modificate dalla presente legge.
Art. 34 - Richieste nominative di
manodopera
A decorrere dal novantesimo giorno
dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da
avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del
datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette
categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge
29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI -
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
Art. 35 - Campo di applicazione
Per le imprese industriali e commerciali,
le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della
presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle
imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che
nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se
ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti
collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle
imprese di navigazione per il personale navigante.
Art. 36 - Obblighi dei titolari di
benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai
sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano
professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante
l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti
dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle
opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle
agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene
comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la
concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni,
fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno
decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di
agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai
quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle
sanzioni.
Art. 37 - Applicazione ai dipendenti da
enti pubblici
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano
esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge
si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici,
salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
Art. 38 - Disposizioni penali
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo
comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con
l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può
presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla
fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della
sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
Art. 39 - Versamento delle ammende al
Fondo adeguamento pensioni
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento
pensioni dei lavoratori.
Art. 40 - Abrogazione delle disposizioni
contrastanti
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella
presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più
favorevoli ai lavoratori.
Art. 41 - Esenzioni fiscali
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione
della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e
documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo,
imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.