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09.03.09:
Amministrazione di sostegno Secondo la Corte d’Appello di Bari anche in caso di totale incapacità di un soggetto a causa di una grave malattia è preferibile optare per l’amministrazione di sostegno, procedura più veloce e flessibile, che garantisce al beneficiario adeguata protezione.
REPUBBLICA ITALIANA La Corte di appello di Bari, sezione famiglia civile, composta dai signori magistrati: Dott. Ferdinando Papia - Presidente Dott. Maria Iacovone - Consigliere Dott. Ettore Cirillo - Consigliere Relatore ha pronunciato all’esito dell’udienza del 14 novembre 2008 il seguente
DECRETO
nella procedura camerale n. 430 dell’anno 2008 sul reclamo proposto il 13 giugno 2008 da DF (avv. F. Patruno) nei confronti di CF (n. Bari, --/--/1917, e res. Trani via M---), nonché del Procuratore della Repubblica di Trani e di CV (avv. A. Balducci), CG, CI, CO, avverso il decreto del 21 maggio 2008, con il quale il giudice tutelare del tribunale di Trani ha negato l’amministrazione di sostegno alla reclamata.
La Corte letti gli atti, osserva quanto segue:
Il reclamante (affine) denuncia che il G.T. ha fatto malgoverno dei principi regolativi della materia, trascurando il carattere residuale che l’interdizione ha assunto nel nostro ordinamento a fronte della piú duttile e meno invasiva amministrazione di sostegno, da ritenersi misura protettiva proporzionata rispetto alle modeste esigenze di CF. Il rilievo puó essere condiviso.
Dall’esame dell’interessata mostratasi quasi assente al colloquio per le sue evidenti condizioni di menomazione psicofisica, chiaramente emerge la quasi totale incapacitá della medesima a comprendere, ricordare e volere. Infatti, a molte delle semplici domande rivoltegli dal G.T., CF non ha risposto affatto, mostrando uno stato di grave spaesamento spaziale e temporale (v. verb. esame).
La malattia di CF (malattia di Alzheimer in fase avanzata) comporta la palese compromissione delle funzioni cognitive superiori. Gli altri esiti dell’istruttoria orale ha fatto emerge che costei non è in grado di compiere molti atti della vita quotidiana e, vivendo da sola, ha bisogno solo di essere continuamente assistita (attualmente da una badante), il che lascia intendere come la suddetta abbia bisogno di essere tutelata nel compimento di tutti gli atti, compresi quelli relativi alla gestione delle proprie modeste sostanze.
Appare pertanto, di tutta evidenza che l’infermitá psichica di CF, concernente le facoltá intellettive (intelligenza e memoria) e le facoltá volitive (formazione e manifestazione della volontá), sia abituale e di tale gravitá da rendere necessaria l’immediata amministrazione di sostegno ai sensi degli artt. 404 e seg.. c.c., senza che sia necessaria la dichiarazione di interdizione ai sensi dell’art. 414 c.c.
Non è sempre indispensabile che il destinatario del provvedimento di amministrazione di sostegno debba mantenere, almeno in misura minima una propria autonomia e capacitá, poiché la legge n. 6 del 2004, riguardando chi sia privo in tutto o in parte di “autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana”, presuppone anche la semplice impossibilitá dei beneficiari di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.).
In sostanza, ai sensi della l. 9 gennaio 2004, n. 6, l’interdizione deve essere pronunciata solo quando risulti necessaria per assicurare all’interdicendo adeguata protezione, sicché l’istituto dell’interdizione resta in una posizione sostanzialmente residuale, quale “extrema ratio” da adottare nei casi in cui gli altri strumenti di tutela, tra i quali l’amministrazione di sostegno, non risultino nel caso concreto adeguati a rispondere alle esigenze di protezione (Trib. Bari, Sez. I, 25.5.2007; Trib. Monza, Sez. IV, 21.2.2007; Trib. Trani, 20.2.2007; Trib. Termini Imerese, 15.1.2007). Allo stato attuale la disciplina legislativa esclude, dunque, il ricorso alla misura dell’interdizione in tutti i casi in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e quindi incapace di provvedere ai propri interessi, sia realizzabile attraverso la misura dell’amministrazione di sostegno. L’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va, quindi, individuato con riguardo non giá al diverso e meno intenso grado di infermitá o di impossibilitá del soggetto di attendere ai propri interessi, ma piuttosto alla maggiore capacitá di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, cosí che il nuovo istituto dovrá essere prescelto in tutti i casi in cui l’attivitá da svolgere nell’interesse del beneficiario della protezione sia minima, semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, in relazione alla scarsa consistenza del patrimonio ed alla semplicità delle operazioni da compiere (App. Roma, 23.5.2007).
Tali principi, affermatisi nella giurisprudenza di merito trovano riscontro anche dell’insegnamento della S.C. (Cass. civ., Sez. I, 29.11.2006, n. 25366), secondo cui:
1°. L’istituto dell’amministratore di sostegno, introdotto dalla legge n. 6 del 2004, presenta caratteristiche che lo distinguono e lo contrappongono, nella sua stessa essenza ontologica, alle altre figure di “protezione degli impediti ad agire” ed ai corrispondenti modelli procedimentali giá presenti nel nostro ordinamento.
2°. Il nuovo istituto ha la finalitá di offrire a chi si trovi nella impossibilitá, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacitá di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.
3°. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non giá al diverso, e meno intenso, grado di infermitá o di impossibilitá di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneitá di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilitá ed alla maggiore agilitá della relativa procedura applicativa. In siffatta prospettiva, atteso che, a parte le controverse ricadute della vendita della nuda proprietá di un modesto alloggio, l’interessata è semplice pensionata e vive assistita da una badante, l’amministrazione di sostegno è strumento idoneo ed agile per dare immediata risposta alle esigenze di cura dell’inferma e di gestione delle proprie modeste sostanze. La beneficiaria è vedova senza figli e l’elevata conflittualitá tra le persone a lei più vicine fa stimar opportuno il ricorso ad un amministratore esterno all’ambito familiare. Nelle caratteristiche peculiari della lite si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
P.T.M. La Corte, in riforma del reclamato decreto, nomina l’avv. XX, C.so --- Trani, amministratore di sostegno di CF, in epigrafe generalizzata. Per l’effetto stabilisce quanto segue:
(a) la durata dell’incarico è a tempo indeterminato; (b) l’a.d.s. provvederà alla cura della persona dell’amministrato, fornendogli l’assistenza necessaria tramite una badante e/o il ricorso a strutture specializzate; (c) l’a.d.s. è abilitato ad intrattenere rapporti con l’autorità sanitaria (ed in particolare con i medici curanti e la Asl competente, anche al fine di organizzare a domicilio eventuale assistenza specialistica medico-infermieristica ad alta intensitá), con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, con gli uffici tributari e con ogni ufficio pubblico, anche al fine di richiedere prestazioni, provvidenze, indennitá, ratei pensionistici, arretrati, miglioramenti, rimborsi e quant’altro a qualsiasi titolo spetti alla beneficiata, nonché a completare tutte le pratiche a tal fine necessarie; (d) l’a.d.s. è abilitato ad esperire ogni azione scaturente dal rogito per notar YY del --/3/2004 (rep. 70---, racc. 16---); (e) l’a.d.s. provvederá a quanto necessario per utenze e manutenzione della casa di abitazione; (g) ogni altro atto di straordinaria amministrazione, tra quelli elencati negli artt. 375 e 376 c.c, sará sottoposto alla preventiva autorizzazione del giudice tutelare; (f) l’a.d.s. é tenuto a far rendiconto annuale della gestione svolta e relazione trimestrale sulle condizioni personali dell’amministrata .
Si comunichi con urgenza agli interessati ed all’Ufficiale dello Stato Civile, nonché all’Ufficio del Giudice Tutelare, che procederà agli adempimenti di cui all’art. 349 c.c. ed all’annotazione del presente decreto nell’apposito registro. Spese compensate.
Bari, 14 novembre 2008 Il Presidente L’estensore Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2008
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