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Studio Legale Avvocato Claudia Lantieri a Milano e Torino
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Il datore di lavoro non può variare le mansioni del lavoratore conferendo incarichi di natura inferiore rispetto a quelli per il quale è stato assunto.
Il datore di lavoro, può, invece, attribuire al lavoratore mansioni di livello equivalente ovvero superiori rispetto a quelle assegnate, così come può aggiungere altre mansioni di livello inferiore purché occasionali e marginali rispetto alla prestazione principale.
Per mansioni equivalenti si intendono incarichi aventi pari grado di professionalità e ambito. Conseguentemente la retribuzione del lavoratore non deve essere variata se non in meglio qualora vengano assegnate mansioni di livello superiore.
Se il datore di lavoro assegna mansioni inferiori o dequalificanti il lavoratore, questi può sempre rifiutarsi di eseguire la prestazione.
Più ovvio per il lavoratore che ritiene di aver subito un demansionamento è quello di eseguire ugualmente la prestazione che ritiene dequalificante, per poi rivolgersi al Giudice del Lavoro per chiedere di accertare il demansionamento dubito.
In questi casi è possibile chiedere il reintegro nelle mansioni contrattuali inizialmente concordate ovvero in mansioni di livello superiore, il risarcimento del danno subito, nonché, laddove vi siano i presupposti, il risarcimento del danno alla salute. |
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