NEWS del 07.11.08:
Condominio
Ciascun condomino paga in base alla propria quota i debiti del
condominio
La Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, ha infatti sancito che la solidarietà nel condominio
non è prevista da alcuna disposizione di legge, che la prestazione dovuta dal
condominio è divisibile, atteso che si tratta di una somma di denaro e che
l’amministratore del condominio vincola i singoli condomini in base al mandato
conferito dagli stessi in proporzione delle rispettive quote.
Il
creditore, dovrà, se vuole recuperare il proprio credito, procedere
all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini ed in
proporzione della rispettiva quota e non potrà agire nei confronti del singolo
condominio per la riscossione dell’intero credito.
Quanto
sopra si evince dalla sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 8 aprile 2008,
n. 9148
Cassazione
civile, sez. unite, 8 aprile 2008, n. 9148
Condominio. Nelle obbligazioni assunte nei confronti di terzi ogni proprietario
risponde pro quota.
Svolgimento del processo
Con decreto 24 marzo 1884, il Presidente del Tribunale di Bologna ingiunse al
Condominio di via Frassinago 15, Bologna, ed ai condomini (omissis) ed alla
società I.B.O. s.r.l. di pagare alla Edilfast s.r.l. L. 66.800.276, quale
residuo del corrispettivo per i lavori eseguiti nell’edificio condominiale.
Proposero opposizione con distinti atti di citazione Anna e Adriana Rabbi, le
quali dedussero l’inammissibilità della duplice condanna emessa sia a carico
del condominio, sia nei loro confronti in via solidale, posto che avevano
adempiuto pro quota alle obbligazioni assunte nei confronti della società
Edilfast; Alfredo Rabbi asserì di aver acquistato il solo diritto di usufrutto
di una unità immobiliare in data 2 giugno 1993, quando i lavori commessi alla
società Edilfast erano stati già ultimati: in ogni caso, trattandosi di spese
riguardanti opere di manutenzione straordinaria, esse erano a carico del nudo
proprietario.
Riuniti i giudizi e chiamati in causa il Condominio, i condomini Innocenzo
Quarantotto, Tranquilla Biagini e la società I.b.o. s.r.l., i quali chiesero
il rigetto della domanda proposta con il ricorso per ingiunzione, con sentenza
28 aprile 2000 il Tribunale di Bologna revocò il decreto; con sentenza 19
febbraio 2003, la Corte d’Appello di Bologna respinse l’impugnazione proposta
dalla società Edilfast.
Ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi la società Edilfast; hanno
resistito con controricorso Anna, Adriana e Alfredo Rabbi. Non ha svolto
attività difensiva l’intimato Condominio via Frassinago 15, in persona
dell’amministratore in carica.
La Seconda Sezione civile, con ordinanza 7 febbraio 2007, n. 2621, ha rimesso
gli atti al Primo Presidente, avendo ritenuto la sussistenza di un contrasto
all’interno della sezione, posto che per un primo indirizzo (maggioritario) la
responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal
condominio verso terzi avrebbe natura solidale, mentre per un secondo
orientamento, decisamente minoritario, avrebbe vigore il principio della
parziarietà, ovverosia dalla ripartizione tra i condomini delle obbligazioni
assunte nell’interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote.
Per la risoluzione del contrasto la causa viene alle Sezioni Unite civili.