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Studio Legale Avvocato Claudia Lantieri a Milano e Torino
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NEWS del
09.03.09:
Separazione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA
sentenza 2 dicembre 2008 - 9 gennaio 2009, n. 283 Con sentenza del 4 giugno 2004, il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi G. D. V. e A. M., con addebito al marito, affidando le figlie minori M. e V. alla madre, con diritto di visita del padre e divieto che gli incontri con la figlia M. avvenissero in presenza della nuova compagna di lui; a carico del M. erano poste le spese del grado e un contributo mensile di euro 700,00 per il mantenimento della moglie e di euro 1.500,00 per quello dei tre figli, entrambi rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT e il 70% delle spese scolastiche e sanitarie per i figli non coperte dal S.S.N., ordinandosi il pagamento diretto di tali somme dal datore di lavoro. Avverso tale pronuncia proponeva appello il M., in ordine all'addebito posto a suo carico e con richiesta di escludere il contributo per la moglie e ridurre quello per i figli, revocando il divieto d'incontro della figlia M. con la sua nuova compagna e l'ordine al datore di lavoro di pagamento diretto; la D. V. chiedeva il rigetto del gravame e, in via incidentale, di aumentare i contributi a carico del marito, in favore proprio e dei figli. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 12 aprile 2005, compensando le spese del grado, accoglieva parzialmente il gravame principale e rigettava quello incidentale, riducendo il contributo per la moglie a euro 300,00 e quello per i figli ad euro 1.200,00 complessivi, con rivalutazione, con conferma dell'ordine al datore di lavoro di pagamento diretto ed eliminazione del divieto di incontro tra la figlia M. e la convivente. La Corte di merito ha desunto dalle deposizioni testimoniali che era provato che la relazione extraconiugale del M. risaliva ad epoca anteriore al ricorso per separazione ed era stata confessata nel 1999 alla moglie, come risultava dalla deposizione del teste I., cognato della D. V., il quale aveva appreso il fatto da uno dei figli della coppia. Inoltre era risultato che la D. V., mentre ancora conviveva con il marito, aveva fatto una scenata nell'ufficio in cui l'uomo lavorava ed era con la nuova compagna, come riferito de relato dal teste V., e che il M. aveva manifestato pubblicamente la sua relazione sentimentale con l'altra donna, recandosi con lei, nell'estate del 2000, a Terracina presso amici, come riferito dal teste M..
A fronte di
tali risultanze della prova orale, non credibili erano le dichiarazioni della
sorella del M., D., che aveva escluso tale relazione durante la convivenza dei
coniugi, mentre irrilevante appariva, ai fini della intollerabilità della
prosecuzione della convivenza, la pretesa ostilità della D. V. nei confronti
della famiglia del marito, dovendo ritenersi presuntivamente che la separazione
fosse effetto della violazione dell'obbligo di fedeltà dal marito, con conferma
della decisione di primo grado sul punto dell'addebito a quest'ultimo.
Sulla base
del tenore di vita fruito dalla famiglia durante la convivenza e negato che
fosse stata provata un'attività professionale autonoma dell'uomo, con un aumento
conseguente delle entrate di lui, la Corte ha quindi ridotto i contributi per
moglie e figli nella misura indicata, con la rivalutazione, lasciando fermo
l'obbligo del padre di contribuire alle spese mediche straordinarie per i figli
nella misura del 70% e il pagamento diretto dal datore di lavoro di quanto
dovuto, in ragione di pregressi inadempimenti parziali del M. nel corso del
processo. Motivi della decisione
La Corte di merito ha fondato l'addebito al ricorrente sulla circostanza che la relazione extraconiugale di lui esisteva prima del ricorso per separazione, attraverso l'esame di una sola parte delle risultanze istruttorie, interpretate in maniera inadeguata, senza valutare complessivamente il comportamento dei due coniugi e, in particolare, quello della D. V.. Dallo stesso ricorso della moglie per la separazione risulta che solo dal 1999 il M. aveva la relazione indicata, così evidenziando una condotta precedente sempre fedele dell'uomo; dalla testimoniale assunta è emerso che il marito aveva lasciato più volte il domicilio coniugale anche in precedenza per il carattere brusco e aggressivo della moglie, che impediva ai familiari di lui, ai quali era ostile, di incontrare i figli. Erano pure richiamati i motivi d'appello in cui erano riportate le deposizioni testimoniali assunte, delle quali la Corte di merito non ha tenuto conto, avendo esaminato solo quelle dei testi di controparte, non considerando neppure che il ricorrente e la sua attuale convivente erano all'epoca colleghi di ufficio, che lavoravano negli stessi locali. Richiamata la deposizione del teste M., che afferma che le frequentazioni tra il M. e la sua attuale convivente furono successive alla cessazione della convivenza con la moglie, il ricorrente deduce che il cognato della moglie (teste I.) ha riferito che, dall'estate del 1999, era iniziata la relazione, in base a quanto a lui detto dalla D. V.. Dalla deposizione del teste V. R. era poi emerso che la D. V. aveva fatto una scenata in ufficio al M. per avervi rinvenuto anche la sua attuale convivente, senza rilevare che la stessa era collega di lavoro del ricorrente e doveva trovarsi in quei locali e che la controricorrente impediva al padre del marito di incontrare i figli in casa, consentendo solo il suo accesso sotto il portone.
Chiaramente
illogica è la rilevanza data alla deposizione del teste I., cognato della D. V.,
a fronte della ritenuta non credibilità della teste M. D., connessa al fatto che
la stessa è la sorella del ricorrente, in ordine all'ostilità della donna verso
la famiglia del marito e all'aggressività di lei nei confronti di lui.
La Corte
d'appello non motiva adeguatamente anche in ordine al fatto che non vi erano i
presupposti per l'addebito al M. ovvero esclusivamente a lui, mancando una
valutazione paritaria dei comportamenti delle due parti, e in particolare della
condotta aggressiva, ingiuriosa e oppressiva della D. V. nei confronti del
marito e dei suoi familiari di origine, cui era impedita la frequentazione anche
dei figli. La relazione sentimentale del M. con un'altra donna, collega di
lavoro, non è stata la causa della separazione ma il suo effetto.
Dalla
deposizione del teste I. era emerso con chiarezza che, a settembre 1999, il M.
aveva ammesso la relazione extraconiugale con la moglie, mentre il teste M., che
nessuna frequentazione aveva avuto dei coniugi durante la convivenza, afferma
che già dall'inizio del 2000, negli ambienti di lavoro del M. e della S., era
nota la loro relazione e che, nell'estate di quello stesso anno, i due erano
venuti a visitare come coppia la sua famiglia e la moglie, la quale era
dirigente del servizio avvocatura dello stesso comune. Il giudizio della Corte di merito è suffragato dalle deposizioni di testi estranei ad entrambi i coniugi, come il M., che ha riferito di una visita a Terracina del M. e dalla sua compagna nell'estate 2000, in atteggiamento che rendeva palese la relazione sentimentale tra i due già in corso all'epoca, prima del ricorso di separazione che è di ottobre 2000.
In ordine al
teste V., lo stesso ha confermato la scenata della D. V. nell'ufficio tecnico
comunale ove il M. lavorava con la sua attuale compagna, episodio accaduto prima
del ricorso a base della presente causa; irrilevante è il mancato rilievo del
fatto che la donna con la quale il ricorrente intratteneva la relazione
lavorasse nello stesso ufficio di lui, essendo ovvio che tale circostanza aveva
solo facilitato il rapporto tra i due antecedente alla separazione, come
confermato dai due testi sopra indicati estranei alle parti. A tali regole di valutazione delle risultanze istruttorie si è attenuta la sentenza di merito, la cui motivazione non solo esamina tutte le deposizioni testimoniali, ma le valuta anche in modo logico e congruo, con la conseguenza che, per tale profilo, il ricorso, in ordine al preteso errore nell'addebito al marito della separazione, deve essere respinto.
In relazione
all'addebito alla D. V. che, con il ricorso, si chiede di rilevare in riforma
della decisione impugnata, sulla base di un riesame delle risultanze
istruttorie, in sostanza il M. afferma che la moglie avrebbe avuto un
atteggiamento brusco e aggressivo nei suoi confronti oltre che ostile verso la
sua famiglia di origine, senza indicare specifici episodi nel corso di circa
venti anni di matrimonio che confermino tali violazioni di doveri coniugali. Solo la sorella del ricorrente ha confermato tali atteggiamenti polemici della donna, mentre il teste V. ha confermato il fatto che il padre del M. non poteva incontrare i nipoti se non sotto il palazzo della casa familiare, riferendosi incontestatamente ad una fase dei rapporti tra le parti già alterata dalla tensione della vertenza giudiziaria in corso.
In
conclusione, anche sotto il profilo del mancato addebito alla D. V., il ricorso
non denuncia fatti decisivi non esaminati o non valutati dai giudici di appello
e quindi esso, in rapporto al difetto di motivazione su tale punto, è
inammissibile. P.Q.M.
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