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Amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno può essere nominato non solo per gli anziani ma anche per persone che in qualche modo non riescono a controllare la loro vita: tossicodipendenti, disabili, persone in generale in difficoltà. Vediamo insieme come e perché

L’istituto dell’amministratore di sostegno è stato introdotto con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004.

L’amministratore di sostegno è una persona che viene nominata con decreto dal Giudice Tutelare e che ha il compito di assistere ed aiutare colui che non è in grado, anche in modo parziale o temporaneo, di provvedere al compimento delle funzioni della propria vita quotidiana a causa di una malattia fisica o psichica. Tali funzioni non sono altro che atti normali della vita come ad esempio andare in banca o in posta per operazioni contabili, acquistare beni, amministrare le proprie finanze, valutare l’opportunità di seguire cure consigliate, o anche solo fare la spesa e preservare la propria incolumità.


Molte volte si rivolgono all'avvocato parenti o amici di persone che in età avanzata non riescono più a seguire la routine di prima, non curano la propria persona, non hanno interessi, ovvero sono malati di Alzheimer o invalidi o sono rimasti soli. In alcuni casi lo stesso interessato si rende conto di non riuscire più in modo regolare a compiere attività semplici e, non avendo alcun parente vicino, ha bisogno del supporto di una persona di fiducia nominata dal Giudice. Questa persona non fa altro che svolgere tutto ciò che viene stabilito dal Giudice nell’interesse dell’amministrato e rendere il conto di ciò che fa.


Il dovere dell’Amministratore di Sostegno è, dunque, quello di aiutare colui che si trova in stato di bisogno senza però soffocare la personalità del beneficiario.


 L’Amministratore di sostegno deve comunque richiedere l’autorizzazione al Giudice per:


  • acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio
  • riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
  • accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
  • fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
  • promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.


È necessaria l’autorizzazione del Tribunale su parere del Giudice Tutelare, invece, per:


  • alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento. Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
  • costituire pegni o ipoteche;
  • procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
  • fare compromessi e transazioni o accettare concordati.


Posso revocare l'amministratore di sostegno?


L’Amministratore di sostegno può e deve essere revocato se:


  • I motivi che hanno portato alla nomina non esistono più, per esempio non vi sono più le ragioni mediche per ritenere la persona non in grado di attendere alle proprie attività quotidiane.
  • ha commesso atti o fatti contro gli interessi dell’amministrato non gestendo le finanze secondo quando previsto dal Giudice, non depositando il rendiconto dovuto, o altro. La revoca viene stabilita dal Giudice dietro la presentazione di una domanda ad opera dell’amministrato o del Pubblico Ministero o di altra persona di riferimento.


Deve essere documentata la ragione della richiesta revoca in base ai motivi per i quali si richiede. Nel caso in cui il Giudice respinga la domanda è possibile presentare reclamo in Corte d’Appello.


Il malato di Alzheimer può beneficiare dell'amministratore di sostegno


La legge nr. 6 del 2004 che ha istituito l’Amministratore di Sostegno è volta soprattutto alla tutela di anziani che soffrono di patologie invalidanti, di tossicodipendenti, di alcolisti e in genere di tute le persone che non hanno più la totale o parziale autonomia.

In particolare i malati di Alzheimer e le persone anziane ricoverate che non sono più in grado di firmare o di esprimere la loro volontà per questioni attinenti alle necessità primarie della vita (cure, assistenza, etc.) non possono essere sostituiti neppure da un familiare.

Occorre allora capire se in tutti questi casi è necessario ricorrere alla nomina di un Amministratore che possa compiere atti sporadici nell’interesse del malato.

Se così fosse i Giudici Tutelari dovrebbero ritenersi impegnati anche solo per la sottoscrizione di un consenso informato, o per l’autorizzazione delle cure di routine.

I Tribunali hanno iniziato, pertanto, a distinguere la reale necessità della nomina di un amministratore accogliendo solo le domande che presentavano un carattere di urgenza ovvero nei casi in cui vi fosse un reale pericolo per la persona interessata vuoi perché priva di una cerchia sociale che potesse coadiuvarla ed assisterla nella vita quotidiana, ovvero perché essendo sola corre il pericolo di essere avvicinata da persone interessate al patrimonio. In questi casi è quindi possibile chiedere ed ottenere la nomina di un ADS.

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