L’istituto dell’amministratore di sostegno è stato introdotto con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004.
L’amministratore di sostegno è una persona che viene nominata con decreto dal Giudice Tutelare e che ha il compito di assistere ed aiutare colui che non è in grado, anche in modo parziale o temporaneo, di provvedere al compimento delle funzioni della propria vita quotidiana a causa di una malattia fisica o psichica. Tali funzioni non sono altro che atti normali della vita come ad esempio andare in banca o in posta per operazioni contabili, acquistare beni, amministrare le proprie finanze, valutare l’opportunità di seguire cure consigliate, o anche solo fare la spesa e preservare la propria incolumità.
Molte volte si rivolgono all'avvocato parenti o amici di persone che in età avanzata non riescono più a seguire la routine di prima, non curano la propria persona, non hanno interessi, ovvero sono malati di Alzheimer o invalidi o sono rimasti soli. In alcuni casi lo stesso interessato si rende conto di non riuscire più in modo regolare a compiere attività semplici e, non avendo alcun parente vicino, ha bisogno del supporto di una persona di fiducia nominata dal Giudice. Questa persona non fa altro che svolgere tutto ciò che viene stabilito dal Giudice nell’interesse dell’amministrato e rendere il conto di ciò che fa.
Il dovere dell’Amministratore di Sostegno è, dunque, quello di aiutare colui che si trova in stato di bisogno senza però soffocare la personalità del beneficiario.
L’Amministratore di sostegno deve comunque richiedere l’autorizzazione al Giudice per:
È necessaria l’autorizzazione del Tribunale su parere del Giudice Tutelare, invece, per:
L’Amministratore di sostegno può e deve essere revocato se:
Deve essere documentata la ragione della richiesta revoca in base ai motivi per i quali si richiede. Nel caso in cui il Giudice respinga la domanda è possibile presentare reclamo in Corte d’Appello.
La legge nr. 6 del 2004 che ha istituito l’Amministratore di Sostegno è volta soprattutto alla tutela di anziani che soffrono di patologie invalidanti, di tossicodipendenti, di alcolisti e in genere di tute le persone che non hanno più la totale o parziale autonomia.
In particolare i malati di Alzheimer e le persone anziane ricoverate che non sono più in grado di firmare o di esprimere la loro volontà per questioni attinenti alle necessità primarie della vita (cure, assistenza, etc.) non possono essere sostituiti neppure da un familiare.
Occorre allora capire se in tutti questi casi è necessario ricorrere alla nomina di un Amministratore che possa compiere atti sporadici nell’interesse del malato.
Se così fosse i Giudici Tutelari dovrebbero ritenersi impegnati anche solo per la sottoscrizione di un consenso informato, o per l’autorizzazione delle cure di routine.
I Tribunali hanno iniziato, pertanto, a distinguere la reale necessità della nomina di un amministratore accogliendo solo le domande che presentavano un
carattere di urgenza ovvero nei casi in cui vi fosse un reale pericolo per la persona interessata vuoi perché priva di una cerchia sociale che potesse coadiuvarla ed assisterla nella vita quotidiana, ovvero perché essendo sola corre il pericolo di essere avvicinata da persone interessate al patrimonio. In questi casi è quindi possibile chiedere ed ottenere la nomina di un ADS.
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