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Studio Legale Avvocato Claudia Lantieri a Milano e Torino
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Affido condiviso Cos’è l’affido condiviso? Si sente sempre parlare di affido condiviso ed affido congiunto, ma difficilmente si comprendono le differenze tra i due. Affido congiunto:L’istituto dell’affido congiunto non esiste più. Prima dell’entrata in vigore della nuova legge sull’affido condiviso vigeva l’affido congiunto. In sede di separazione tra i coniugi il Giudice si trovava di fronte alla possibilità di affidare i figli minori ad entrambi i genitori congiuntamente. In sostanza sia padre che madre dovevano decidere insieme tutto ciò che riguardava i figli: dalla scuola alle cure mediche, attività extrascolastiche, ludiche, sportive, etc. Tale disciplina funzionava sicuramente tra coppie non conflittuali che riuscivano a mantenere un buon rapporto tra loro e di conseguenza con i figli. Viceversa nelle coppie conflittuali (bassa, medio o alta) sia in pendenza di separazione o divorzio giudiziale, sia dopo, il rischio era la completa paralisi di qualsivoglia decisione. I Giudici, infatti, nella maggior parte dei casi provvedevano all’affido esclusivo dei figli alla madre con la possibilità per il padre di vederli secondo calendari stabiliti. Se un tempo il padre poteva anche ritenersi soddisfatto di questa esclusione nell’educazione dei figli, negli ultimi decenni il ruolo del padre è mutato, è diventato più consapevole del proprio ruolo educativo e, pertanto, ha rivendicato la propria posizione che risultava svuotata. Affido condiviso:La nuova legge sull’affido condiviso sancisce il diritto dei figli di continuare a vivere il rapporto con ciascun genitore in modo completo e simile a quello vissuto durante la convivenza. Cosa vuol dire in sostanza? Significa che ciascun genitore ha identico ruolo educativo nei confronti del figlio: la madre continuerà a vivere il proprio rapporto con i figli senza peraltro poter ostacolare il padre nel periodo di tempo in cui i figli vivranno con lui. D’altra parte il padre non potrà liberarsi delle proprie responsabilità di genitore e limitarsi a pagare l’eventuale contributo al mantenimento. Le decisioni vengono prese di comune accordo tra i genitori, ma nel superiore interesse dei figli. E’ consigliabile, inoltre, chiedere l’affido condiviso con esercizio disgiunto della potestà in modo da consentire a ciascun genitore di sentirsi totalmente responsabile quando i figli sono con lui. Per fare esempi pratici: il padre potrà ben portare il proprio figlio alla partita di pallone senza dover chiedere il permesso alla madre; il padre potrà fare una gita in montagna senza dover chiedere alla madre e via dicendo. E’ opportuno, in sede di separazione o divorzio, prevedere un calendario di frequentazione tra figli e genitori in base all’età dei figli ed agli impegni lavorativi dei genitori. Ottimale sarebbe predisporre week end alternati dal venerdì all’uscita da scuola sino al lunedì mattina ed un giorno infrasettimanale dall’uscita da scuola sino al mattino successivo. Tale distribuzione consente anche di ridurre gli incontri tra i genitori evitando in tal modo eventuali attriti. In caso di figli maschi adolescenti si ritiene opportuno prevedere una maggiore permanenza presso il padre, figura maschile di riferimento.
L’Avvocato Lantieri è a disposizione per valutare le varie alternative che possono essere proposte al Giudice sia in caso di controversia consensuale sia giudiziale.
Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006
Art. 1. (Modifiche al codice civile) 1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la
finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione
personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo
riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la
possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure
stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le
modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura
e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura,
all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari
all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni
altro provvedimento relativo alla prole. 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di
vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi». 2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: «Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Ciascuno dei
genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando
sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la
domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per
quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo
155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare
il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei
provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma
l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile. Art. 2. (Modifiche al codice di procedura civile) 1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente: «Contro i
provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla
corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere
proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del
provvedimento». A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il
risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari». Art. 3. (Disposizioni penali) 1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Art. 4. (Disposizioni finali) 1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Art. 5. (Disposizione finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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