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Mobbing
Con il termine mobbing si vuole identificare una serie di comportamenti assunti sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da colleghi nei confronti del lavoratore tali da creare a questi notevole e grave disagio nello svolgimento delle proprie mansioni, nonché conseguenti danni a livello psicologico sociale e morale.
La tutela del lavoratore che ritiene di subire tali atteggiamenti è differente se il mobbing proviene dal datore di lavoro o dai colleghi.
Nel primo caso si può ravvisare un inadempimento contrattuale del contratto di lavoro, atteso che il datore di lavoro deve garantire, all’interno del luogo di lavoro, l’integrità fisica e morale del lavoratore. Ovviamente il risarcimento verrà riconosciuto se vi sarà la prova della condotta illegittima, del danno subito e del nesso di causalità tra la prima ed il secondo.
Nel caso in cui la condotta pregiudizievole venga messa in atto da un collega, questi risponderà a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (6907 del 2009) ha stabilito che i continui e ripetuti rimproveri promossi dal datore di lavoro nel luogo di lavoro e di fronte ai colleghi, danno diritto al risarcimento del danno. |
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